Il Consiglio di Stato conferma la legittimità anche sul piano costituzionale dell’esclusione delle società cooperative dagli affidamenti diretti dei servizi di trasporto sanitario d’emergenza L’anno scorso la Corte di Giustizia UE aveva accolto le nostre tesi, secondo cui la possibilità delle cooperative di distribuire ristorni le conduce fuori dall’ambito degli enti senza scopo di lucro, ai fini dell’affidamento diretto dei servizi di trasporto sanitario d’emergenza (qui l’articolo su Terzjus: ) La questione era stata tuttavia riproposta al Consiglio di Stato, con una duplice richiesta: un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e/o una rimessione alla Corte Costituzionale, per asserita incostituzionalità del diverso trattamento delle cooperative rispetto alle organizzazioni di volontariato. Il Consiglio di Stato, con sentenza 13 giugno 2023 n. 5784, ha aderito alle nostre tesi, sia sull’inammissibilità di un nuovo rinvio pregiudiziale, sia sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La possibilità di stipulare con le aziende sanitarie convenzioni per servizi di trasporto sanitario d’emergenza (attuale o anche solo potenziale, come precisato dalla Corte di Giustizia in altra causa da noi seguita), di cui art. 57 del codice del terzo settore, è ora quindi definitivamente riservata alle organizzazioni di volontariato e non estesa (né estensibile dal legislatore, data la del diritto UE) alle cooperative sociali. La sentenza per esteso è scaricabile
https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/la-corte-di-giustizia-ue-stabilisce-che-le-cooperative-n...
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