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Studio Legale Avv. Valerio Migliorini

Accolta dal Consiglio di Stato la nostra richiesta di sospensiva del Decreto Ministeriale che aumenta del 25,1

2023-07-27 16:15

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Demanio marittimo, demanio, canoni, concessioni, spiagge,

Accolta dal Consiglio di Stato la nostra richiesta di sospensiva del Decreto Ministeriale che aumenta del 25,15% i canoni demaniali marittimi per il 2023



Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 21 giugno 2023 n. 2510, ha accolto la nostra richiesta di sospendere il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2023, che stabilisce l’aumento per il 2023 dei canoni demaniali marittimi del 25,15%.


Di seguito la rassegna stampa su questa decisione:


Corriere della Sera - Corriere Veneto


https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/rovigo/cronaca/23_luglio_04/demanio-campeggio-di-rosolina-ottiene-lo-stop-all-aumento-dei-canoni-35833e1e-b8f3-468a-b0ab-fc8f25d27xlk_amp.shtml




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Gazzettino


https://www.ilgazzettino.it/AMP/nordest/canone_demanio_stabilimento_balneare_quanto_costa_prezzo_rincari_bloccati_sentenza_consiglio_di_stato_cosa_succede_ora_bolkestein-7500357.html



Mondo Balneare


https://www.mondobalneare.com/illegittimo-laumento-del-25-sui-canoni-balneari-sospensiva-del-consiglio-di-stato/







Sugli effetti giuridici della sospensiva giudiziale di un atto normativo o amministrativo generale (per gli atti generali, come il Decreto Ministeriale in questione, valgono principi diversi rispetto all’ordinaria efficacia, limitata al ricorrente, dei provvedimenti giurisdizionali resi a seguito dell’impugnazione di un atto amministrativo singolare), la giurisprudenza non è univoca.


Vi sono precedenti che ritengono che solo l’annullamento finale, non la sospensione, abbia effetto erga omnes ed altri che invece affermano che anche la sospensiva di tale tipologia di atti vale già per tutti i consociati.


In questa seconda linea di pensiero si colloca il TAR Campania: “per la sua funzione anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l’ordinanza cautelare di sospensione emanata ai sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, pur essendo provvisoria e temporanea, priva di efficacia ex tunc gli atti impugnati con conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d’annullamento; perciò, se non diversamente disposto, ogni qual volta gli effetti demolitori della sentenza di annullamento sono destinati a prodursi erga omnes per la natura generale ed inscindibile dell'atto caducato, anche la sospensione, in via cautelare, dei suoi effetti opera non limitatamente alle parti del giudizio, ma nei confronti della generalità dei consociati. Il problema dell’eccedenza degli effetti del pronunciamento cautelare rispetto all’interesse azionato dal ricorrente non può essere risolto al di fuori del processo cui la pronuncia appartiene, ma va prevenuto con la decisione stessa, avendo cura di restringere la portata effettuale del provvedimento giudiziale nei limiti dell’interesse del ricorrente. Se una tale limitazione non è desumibile dalla decisione, non può essere introdotta dall’esterno” (TAR Campania - Napoli, Sez. I, 9 luglio 2007, n. 6586).


Anche la sede di Salerno del TAR Campania si è espressa nello stesso senso (TAR Campania - Salerno, Sez. II, 3 febbraio 2012, n. 165).


La linea del TAR Campania è fatta propria anche dal TAR Sicilia (TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, 1° marzo 2010, n. 2274).


Il medesimo principio era stato già affermato anche dal TAR Calabria: “Com’è noto, la caducazione di un provvedimento a carattere generale (nella specie di una variante al piano regolatore generale) o normativo in conseguenza di una sentenza passata in giudicato, per una causa indivisibile, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti. Ciò deriva dall'esatta individuazione della sfera di efficacia soggettiva della sentenza amministrativa di annullamento a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria dell'atto), ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva); in ordine alla prima la pronuncia non può che fare stato "erga omnes", mentre in ordine alla seconda la pronuncia fa stato unicamente "inter partes" (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977). Orbene, del suddetto regime non possono non essere partecipi anche i provvedimenti di sospensione che, impedendo temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione, hanno natura strumentale ed esplicano una funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla” (TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 7 giugno 2004, n. 1388).


La posizione è stata recentemente ribadita anche dalla sede di Reggio Calabria del medesimo Tribunale: “Trattandosi infatti di sospensione di un atto di carattere generale, ne consegue che l’efficacia del provvedimento, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato, è estensibile ultra partes, atteso il principio di indivisibilità degli atti normativi nonché quello di indeterminabilità dei destinatari, i quali non consentono di frazionarne il contenuto in relazione alla pluralità di atti che ne costituiscono l’esecuzione. Efficacia erga omnes che risponde anche ad esigenza di certezza giuridica, atteso che la natura unitaria del regolamento impedisce che esso trovi applicazione, nonostante esso sia dichiarato illegittimo ovvero sospeso cautelarmente, in relazione solo ad alcuni destinatari dell’atto che non hanno preso parte al procedimento” (TAR Calabria - Reggio Calabria, 10 febbraio 2016, n. 161).


La tesi dell’efficacia erga omnes delle ordinanze cautelari di sospensione degli atti a contenuto normativo (come il Decreto Ministeriale in questione, che indice su tariffe previste dalla legge, con previsione generale ed astratta), ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato: “Quanto alla portata soggettiva non limitata alle parti del giudizio culminato nella pronuncia di sospensione della esecutività della prescrizione regolamentare, è sufficiente richiamare al fine di confutare le prospettazioni di parte appellante la consolidata elaborazione giurisprudenziale secondo cui l"'efficacia della pronuncia di annullamento di un atto avente natura regolamentare si estende a tutti i destinatari di essi, sebbene non siano stati parti del giudizio in senso formale."Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2671). In siffatte ipotesi, infatti, gli effetti della sentenza (ma anche dell'ordinanza cautelare deve affermarsi) si estendono al di là delle parti che sono intervenute in quel giudizio, perché l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia "erga omnes", per la sua ontologica indivisibilità (ex multis, si veda anche Cass. Civ., sez. II, 19.8.2003, n. 12178; Sez. I, 13.2.2003, n. 2144). Non estendere il principio suindicato alle ordinanze cautelari comporterebbe una incomprensibile aporia(Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6473).


Si ritiene, quindi, che tutti i Comuni italiani dovrebbero soprassedere all'applicazione dell'aumento del 25,15% dei canoni demaniali quanto meno fino alla sentenza di merito.







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